Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge disciplina la procedura di finanza di progetto, allo scopo di agevolare l'iniziativa privata per la realizzazione e la gestione di lavori pubblici a mezzo di concessione o di altra forma di partenariato pubblico-privato, come definiti ai sensi del comma 2, e di assicurare la tutela della concorrenza.
      2. Ai fini di cui alla presente legge, si intende per:

          a) «legge quadro», la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

          b) «regolamento», il regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

          c) «procedura di finanza di progetto», la procedura, introdotta dagli articoli 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge quadro, che consente ai privati interessati di promuovere la realizzazione di lavori pubblici a mezzo di concessione o di altra forma di partenariato pubblico-privato;

          d) «concessione», il contratto di cui all'articolo 19, comma 2, della legge quadro;

          e) «partenariato pubblico-privato (PPP)», il contratto con il quale un soggetto aggiudicatore affida a un soggetto privato una concessione o un altro contratto che comunque comporta la partecipazione

 

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dello stesso al finanziamento nonché alla gestione tecnica o economica dell'opera eseguita;

          f) «programmi», i programmi triennali dei lavori pubblici, di cui all'articolo 14 della legge quadro, nonché i diversi programmi di lavori pubblici previsti dalla normativa vigente statale e regionale, ivi incluso il programma delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          g) «soggetti aggiudicatori», i committenti di lavori pubblici soggetti alle disposizioni di cui alle direttive 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e successive modificazioni, e al regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005;

          h) «promotori», i soggetti che richiedono, con le modalità di cui alla presente legge, l'affidamento di una concessione o di un contratto di PPP.